LInFi

L'articolo 73 capoveso 2 LInFi prevede che la Banca offra ai partecipanti indiretti di un depositario centrale svizzero di titoli (ossia di SIX SIS) la possibilità di una separazione omnibus dei conti clienti o di una separazione individuale dei conti clienti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 73, capoverso 4, del LInFi, la banca è tenuta a rendere noti i costi e i dettagli relativi alla portata della protezione accordata dalle diverse modalità di gestione dei conti (opzione di separazione).

Obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 73 LInFi

Legally required participation disclosure under Article 73 para. 4 FMIA

Tassa per la segregazione ai sensi dell'articolo 73 LInFi

Ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), articolo 73, offriamo alle nostre banche clienti la possibilità di detenere i loro titoli presso il depositario centrale anche separatamente, in un deposito gestito a parte.

Per questa prestazione riscuotiamo la seguente commissione:
CHF 2.– per transazione, min. CHF 750.– al mese